CASSAZIONE: "EQUITALIA NON PUO' PIGNORARE LE PRIME CASE"
La terza sezione civile della Corte di Cassazione, nella sentenza numero19270/2014, depositata in cancelleria il 12 settembre 2014, ha stabilito che
«dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un’ipotesi di impignorabilità
sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti di processi iniziati prima».
I giudici hanno contraddetto quanto aveva affermato in precedenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito di un interpello posto dalla stessa Equitalia. Il ministero, in particolare, aveva affermato che il “Decreto del Fare” non può godere di effetto retroattivo, ragion per cui tutti i procedimenti cominciati prima dell’entrata in vigore dello stesso dovessero proseguire. A prescindere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, non vi potrà essere nessun pignoramento, nemmeno per quanto riguarda i casi precedenti.
Potranno tirare un sospiro di sollievo tutti quei contribuenti la cui causa, per difendere la propria casa di abitazione, è ancora in corso perché avevano subito il pignoramento da parte di Equitalia. La norma che impedisce a Equitalia l’espropriazione della prima casa è applicabile a tutti i procedimenti di esecuzione in corso, anche se posti in essere in un momento precedente alla sua emanazione. Il pignoramento della prima casa, dunque, non può giungere a conclusione, anche se il provvedimento è stato assunto prima dell’avvento della norma che ha introdotto il divieto.
A conclusione della pronuncia, la Cassazione stabilisce in maniera dirimente che, nei casi in cui l’espropriazione immobiliare riguardi l’unico bene di proprietà, non di lusso, in cui il contribuente ha la residenza, "l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente di riscossione"; ciò anche se il pignoramento è precedente all’introduzione nell’ordinamento della norma che ha sancito tale forma di tutela.
riferimenti:
http://www.partitopensionatidelveneto.it/app/download/12087217/Testo-Sentenza-n+-19270-2014.pdf.
www.partitopensionatidelveneto.it/app/download/12087217/Testo-Sentenza-n+-19270-2014.pdf
https://www.google.it/search?q=cassazione+sentenza+19270%2F2014+del+12+settembre+2014%2Bequitalia&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:it:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gfe_rd=cr&ei=IgtrVOSFL-LW8gedooH4AQ#loading...
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